Nel presente decreto ministeriale vengono riportati gli articoli riguardanti i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, per rendere più fluida la lettura del visitatore riporterò in sintesi soltanto gli articoli e gli allegati di riferimento che il Legislatore ha ritenuto fossero fondamentali per la formazione delle squadre di emergenza.

Ho riportato un estratto del decreto e di alcuni allegati come l'All.VII e All.IX perchè devo ammettere che incontro ancora adesso a distanza di molti anni dall'entrata in vigore del Decreto grosse difficoltà a far comprendere ai Datori di lavoro che la formazione agli addetti alla prevenzione incendi non è un costo inutile ma un investimento sicuro ed efficace che nel tempo, se coltivato adeguatamente, rende l'azienda più sicura e immune da eventuali incidenti.

Alcuni giorni fa " scrivo il 01/09/2010 " il Responsabile di una piattaforma distributiva ha elogiato  i suoi uomini che durante un principio d'incendio presso una bocca di carico e scarico sono prontamente intervenuti e hanno domato l'incendio in brevissimo tempo, lui  era contento in quanto gli addetti avevano preso parte a soltanto una lezione di 6 ore ma ciò era bastato a portare a casa un grosso risultato, poche migliaia di euro di danni anzichè decine o addirittura centinaia.

 

Sintesi del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro
(pubblicata su : Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 81 del 7/04/1998)

 

 

Art. 2. - Valutazione dei rischi di incendio

1. La valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione, costituiscono parte specifica del documento di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994.

2. Nel documento di cui al comma 1 sono altresì riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994.

3. La valutazione dei rischi di incendio può essere effettuata in conformità ai criteri di cui all'allegato I.

4. Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di singole parti del luogo medesimo, classificando tale livello in una delle seguenti categorie, in conformità ai criteri di cui all'allegato I:

a) livello di rischio elevato;

b) livello di rischio medio;

c) livello di rischio basso.

Art. 6. - Designazione degli addetti al servizio antincendio

1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base del piano di emergenza, qualora previsto, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n.626/1994, o se stesso nei casi previsti dall'art. 10 del decreto suddetto.

2. I lavoratori designati devono frequentare il corso di formazione di cui al successivo art. 7.

3. I lavoratori designati ai sensi del comma 1, nei luoghi di lavoro ove si svolgono le attività riportate nell'allegato X, devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.

4. Fermo restando l'obbligo di cui al comma precedente, qualora il datore di lavoro, su base volontaria, ritenga necessario che l'idoneità tecnica del personale di cui al comma 1 sia comprovata da apposita attestazione, la stessa dovrà essere acquisita secondo le procedure di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.

Art. 7. - Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza

1. I datori di lavoro assicurano la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza secondo quanto previsto nell'allegato IX.